Perizie danni trasporti

Le polizze trasporti

La pratica assicurativa ha portato ad individuare diversi tipi di inquadramento contrattuale delle polizze di assicurazione trasporti (a seconda della veste e delle esigenze del contraente e sempre tenendo distinte le polizze “danni” dalle polizze di “responsabilità”).

Contraenti di assicurazioni “merci” (“danni”) sono essenzialmente:

  • aziende industriali, relativamente sia agli approvvigionamenti di materie prime o semilavorati, sia ai beni da esse prodotti e venduti (vedremo, comunque, in quali circostanze)
  • traders di merci “di massa” (petrolio, olii minerali in genere, prodotti petroliferi raffinati, ecc.; grani, semi oleosi, farine; tronchi e legnami; commodities varie, ecc.);
  • traders di prodotti ortofrutticoli ed agricoli in genere, eventualmente trasportati in regime frigorifero

Il contraente, tuttavia, può essere anche in capo a spedizionieri (o altri operatori dei trasporti) quando questi stipulano coperture “per conto” dei titolari dell’interesse all’assicurazione.

Nel caso di una polizza che abbia per oggetto, soprattutto, rischi terrestri (autocarro/ferrovia) la polizza dovrà essere quanto più ampia possibile (come tipologia di rischi coperti), ma allo stesso tempo molto sintetica/automatica nel modo di operare, non essendo ipotizzabile, per ragioni di praticità, di dover negoziare la copertura per i singoli trasporti. Nel caso di rischi marittimi, inevitabilmente la copertura dovrà essere predisposta in modo da consentire la “certificazione” di singole spedizioni. Infatti il “certificato di assicurazione” (primo concreto documento assicurativo nel quale ci si imbatte) è sovente allegato, nelle transazioni commerciali internazionali, agli altri documenti rappresentativi della merce.

Le assicurazioni di merci trasportate per via marittima riguardano principalmente operazioni commerciali internazionali e si attuano utilizzando formulari di polizza o clausolari conosciuti e diffusi nella comunità economica mondiale.

Il fatto che “assicurato” non sia (nella maggior parte dei casi) il “contraente”, ma colui che ha “titolo” alle merci e quindi un soggetto che non ha negoziato con l’assicuratore, fa si che le condizioni di copertura (e le stesse prassi di gestione dei sinistri e di liquidazione degli indennizzi) debbano essere quelle comunemente utilizzate in ambito internazionale.

Il “corpus” di clausole che si connota per tale universale conoscenza ed accettabilità è quello che si è andato formando sotto la responsabilità dell’Institute of London Underwriters (da qui l’intitolazione di ciascuna di tali clausole come “Institute&Clause”, con una data che ne definisce l’edizione).

Le “Clausole”, peraltro, definiscono il contenuto (o taluni aspetti del contenuto) della copertura, ma non costituiscono il “contratto di assicurazione”, cioè la polizza, che deve regolamentare tutti gli aspetti del rapporto fra assicurato ed assicuratore (dal pagamento del premio alla liquidazione del sinistro). Nel sistema inglese le clausole sono soggette ai principi stabiliti nella “English Law” (il Marine Insurance Act), nel sistema italiano (fermo l’assoggettamento alla Legge e quindi al Codice della Navigazione e per quanto da questo non disciplinato, dal Codice Civile) il “contratto” deve fare riferimento ad un capitolato di polizza. L’utilizzo delle Clausole dell’Institute, indispensabile nelle assicurazioni marittime, non è invece necessario nelle assicurazioni terrestri “nazionali”, che assorbono una parte importante dell’attività del Ramo Trasporti delle compagnie operanti in Italia e che rientrano senz’altro in modo più diffuso nell’esperienza dei brokers aventi una clientela industriale. Gli assicuratori italiani (per lunghi anni rimasti legati a capitolati di polizza “trasporti” nati in epoche in cui i traffici avevano caratteristiche totalmente diverse da quelle che hanno assunto negli ultimi decenni), hanno posto mano ad una totale revisione delle condizioni di assicurazione, dapprima con la Polizza del 1983 e successivamente con l’edizione 1998, ulteriormente modificata nel 2006: questi capitolati si caratterizzano per la loro modularità (che consente di poter adattare il contenuto della copertura utilizzando le Clausole diverse che vanno ad innestarsi sul corpo principale di polizza, costituito dalle Condizioni Generali, a seconda delle diverse esigenze che possono di volta in volta presentarsi) e per una notevole omogeneità (anche terminologica) delle singole norme.

Le perizie assicurative per i sinistri trasporti

Per ogni tipo di danni a merci trasportate, qualsiasi sia la causa del danno e quale sia il mezzo di trasporto (terrestre, navale, ferroviario o aereo), siamo in grado di intervenire prontamente per una delle parti interessate al fine di minimizzare ragionevolmente le perdite, eventualmente organizzare e gestire il recupero delle merci ed il loro ricovero temporaneo in strutture di riferimento, quantificare i danni e se è il caso, responsabilizzare e convocare ad accertamenti peritali in contraddittorio chi ha causato il sinistro, creando quindi le condizioni per la rivalsa da parte degli aventi diritto.

Le attività della società sui trasporti vengono coordinate e gestite dal nostro Commissariato d’Avaria di Bologna (via Arno, 10 – 40139 Bologna telefono 051.08.27.435 – Fax 051.08.22.041 – email: trasporti@agree.srl ) che grazie alla sua posizione strategica consente interventi diretti in tutta la regione e in quelle confinanti mentre coordina gli interventi dei corrispondenti locali nel caso di sinistri occorsi in altre regioni o in altri stati. Una rete di commissari di porto interviene nei principali porti italiani. I nostri servizi tecnico-peritali nell’ambito trasporti sono i seguenti:

  • Cargo Lashing Certificate
  • Pre Loading Cargo Condition Survey
  • Perizia di transito o di trasbordo- Trans-Shipment Survey
  • Perizia di danno – Damage Report
  • Condizioni allo sbarco – Discharge Cargo Condition Survey
  • Verifica doganale – Cargo Custom Conference
  • Bunker Survey
  • Inizio fine noleggio- On & Off Hire Condition Survey
  • Project Cargo
  • Loss Prevention

Il nostro ufficio di Bologna interviene anche per richieste di perizie merceologiche in settori diversi da quello trasporti nonché per sinistri da inquinamento ambientale (ramispeciliastici@agree.srl).

In caso di necessità di contatto, al di fuori degli orari di apertura dell’ufficio del commissariato d’avaria, potete contattare direttamente il numero di cellulare del referente (+39 348 25 56 650) per concordare l’intervento immediato di uno dei nostri periti.

REFERENTE:
Paolo Piergiovanni paolo.piergiovanni@agree.srl
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