Faq

Cosa s’intende per assicurazione a valore intero?

Nel caso di assicurazione prestata nella forma “a Valore Intero”, la Somma Assicurata indicata in Polizza deve coprire la totalità del valore dei beni assicurati.

– Supponiamo che i beni assicurati siano il Contenuto dell’Abitazione.

– Supponiamo che si verifichi un Danno da Incendio (Contenuto distrutto) pari a € 8.000,00

Esempio 1 :

– Somma assicurata per il Contenuto dell’Abitazione = € 10.000,00

– Valore totale accertato del valore del Contenuto al momento del Sinistro = € 9.900,00

La somma assicurata in polizza è sufficiente a garantire tutto il Contenuto presente nell’abitazione: pertanto in caso di sinistro  l’indennizzo verrà interamente liquidato in €  8.000,00

Esempio 2 :

Se invece al momento del sinistro viene accertato che la Somma Assicurata non è sufficiente a coprire il valore della totalità dei beni assicurati (Contenuto dell’Abitazione), allora trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile : ovvero se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, la Società corrisponde l’Indennizzo in proporzione a tale parte.

Per il calcolo dell’indennizzo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

Indennizzo

=

( “somma assicurata” / “valore delle cose assicurate al momento del Sinistro” ) x “ammontare del danno”

E cioè:

– Supponiamo anche in questo caso che i beni assicurati siano il Contenuto dell’Abitazione

– Supponiamo ancora una volta che si verifichi

un Danno da Incendio (Contenuto distrutto) pari a € 20.000,00

In questo secondo esempio avremo:

– Somma assicurata per il Contenuto dell’Abitazione = € 10.000,00

– Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

La somma assicurata in polizza non è dunque sufficiente a garantire tutto il Contenuto presente nell’abitazione : perciò in caso di sinistro, la Società corrisponde l’Indennizzo in proporzione, calcolandolo secondo la suddetta formula prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, ovvero:

– Indennizzo = (€ 10.000,00 / € 50.000,00) x € 20.000,00 = € 4.000,00

A fronte del danno di € 20.000,00 l’indennizzo verrà liquidato in soli € 4.000,00 a causa della sottoassicurazione esistente.

Conclusione: nel caso di assicurazione prestata nella forma “a Valore Intero”, è facile dedurre che – per non incorrere in riduzioni dell’indennizzo per sottoassicurazione – è importante che la Somma Assicurata in Polizza sia sufficiente a coprire la totalità del valore dei beni assicurati.

Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Nel caso di assicurazione prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, l’Indennizzo viene liquidato fino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile.

L’indennizzo, perciò, viene calcolato non effettuando la proporzione tra la Somma Assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro.

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

– Supponiamo che i beni assicurati siano il Contenuto dell’Abitazione

– Supponiamo che si verifichi un Danno da Incendio (Contenuto distrutto) pari a € 20.000,00

– Se la somma assicurata per il Contenuto dell’Abitazione è € 10.000,00

– E se il Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro è € 50.000,00

Nonostante la somma assicurata non sia sufficiente a garantire tutto il Contenuto presente nell’abitazione, verrà considerato il danno senza riduzione proporzionale: naturalmente esso non potrà essere liquidato in € 20.000,00 (importo superiore alla Somma Assicurata!) ma l’indennizzo sarà comunque pari alla intera Somma Assicurata pattuita in polizza pari a € 10.000,00

Conclusione: Nel caso di assicurazione prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, la Somma Assicurata indicata in polizza non influenza la liquidazione dell’indennizzo in termini di riduzione proporzionale, ma soltanto come limite massimo di copertura.

Cosa significa che in polizza una Garanzia è prestata con franchigia di € 250,00 ?

1° esempio 

Somma assicurata € 10.000,00

Danno accertato (coperto in Garanzia) € 1.500,00

Franchigia € 250,00

Indennizzo = € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00

2° esempio 

Somma assicurata € 10.000,00

Danno accertato (coperto in Garanzia) € 200,00

Franchigia € 250,00

Indennizzo = € 0,00

Nessun Indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia (il sinistro viene chiuso senza alcun accredito /addebito nei confronti dell’Assicurato).

3° esempio 

Somma assicurata € 10.000,00

Danno accertato (coperto in Garanzia) € 11.250,00

Franchigia € 250,00

Restano € 11.000,00

Indennizzo = € 10.000,00

In ogni caso nessun Indennizzo supera mai la somma assicurata in polizza !

Cosa significa che in polizza una Garanzia è prestata con scoperto? Qual è il meccanismo di funzionamento dello SCOPERTO ? (ESEMPI)

1° esempio

Cosa significa che in polizza una Garanzia è prestata con scoperto del 20 % ?

Somma assicurata € 10.000,00

Danno accertato (coperto in Garanzia) € 4.000,00

Scoperto 20% € 800,00

Indennizzo = € 4.000,00 – 20% = € 3.200,00

2° esempio

Cosa significa che in polizza una Garanzia è prestata con scoperto del 10 % con il minimo non indennizzabile di € 500,00 ?

Caso A

Somma assicurata € 50.000,00

Danno accertato € 10.000,00

Scoperto 10% € 1.000,00

Indennizzo € 10.000,00 – 10% = € 9.000,00

( perché lo scoperto del 10% del danno – che in questo caso ammonta a € 1.000,00 – è superiore al minimo non indennizzabile di € 500,00 ).

Caso B

Somma assicurata € 50.000,00

Danno accertato € 3.000,00

A dedurre minimo non indennizzabile di € 500,00

Indennizzo € 3.000,00 – € 500,00 = € 2.500,00

(perché lo scoperto del 10% del danno – che in questo caso ammonta pari a € 300,00 – è inferiore al minimo non indennizzabile di € 500,00).

Quali sono gli obblighi del Contraente o dell’Assicurato?

In un contratto tra più parti, tutti hanno obblighi: nel contratto assicurativo, anche i Contraenti/Assicurati hanno degli obblighi, già al momento del sinistro ed in fase di denuncia.

– fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;

– comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro “n” giorni (ogni contratto lo definisce) dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;

– inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;

– conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito

– ecc …

Occorre sempre leggere l’Articolo del libretto di polizza, denominato “NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – Obblighi dell’Assicurato”.

Che cosa copre la garanzia Ricerca e riparazione del guasto ?

La garanzia “Ricerca e riparazione del guasto” copre tutte le spese strettamente necessarie ad individuare e riparare la condotta che ha dato origine ad uno spargimento d’acqua che abbia arrecato una danno al fabbricato o al contenuto assicurato in polizza.

Sostanzialmente si tratta delle spese per individuare con apparecchiature non distruttive l’esatta posizione della condotta interessata dalla rottura, nonché le spese di artigiani muratori ed idraulici che prestano l’opera finalizzata a demolire/ripristinare muri e pavimenti del fabbricato al solo scopo di riparare o sostituire il tratto di tubazione che ha provocato lo spargimento d’acqua .

Nel mio giardino si è rotta una tubazione di mandata dell’acqua. Mi sono accorto della rottura solo dopo che ci è giunta la bolletta da parte dell’azienda che gestisce il servizio idrico, perché era presente un consumo anomalo 10 volte superiore al normale . In questo caso possiamo ottenere l’indennizzo da parte dell’assicurazione ?

Solitamente NO : le polizze di assicurazione coprono le spese di ricerca e riparazione del guasto (ovvero tutte le spese strettamente necessarie ad individuare e riparare la condotta che ha dato origine allo spargimento d’acqua) solo se l’acqua fuoriuscita ha arrecato un danno materiale al fabbricato che assicurato.

Nel caso in esame l’acqua non ha arrecato danno alla costruzione edile, ma si è dispersa nel terreno, tant’è che l’assicurato ne ha avuto contezza solo dopo aver ricevuto la fattura con il consumo dell’azienda erogatrice.

Nel caso precedente (rottura tubazione in giardino) posso almeno ottenere da parte dell’assicurazione il rimborso delle spese relative al maggior consumo d’acqua ?

Occorre leggere bene le garanzie del contratto, ma generalmente le garanzie prestate dalle polizze cosiddette “Incendio e garanzie accessorie” non prevedono tale tipo di copertura, poiché garantiscono l’indennizzo per danni materiali e diretti, mentre nel caso di specie di tratta di un danno consequenziale.

Tuttavia, alcune polizze di assicurazione prestano appositamente la garanzia “Maggior Consumo” sia con riferimento alle condutture idriche sia a quelle che trasportano gas metano .

E’ sempre necessario leggere le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Qualcuno ha provato ad entrare nella mia Abitazione forzando la porta di ingresso, ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro/Furto alla Società?

Sì, in quanto nella Garanzia Base Furto di quasi tutti i contratti assicurativi, è previsto un Indennizzo per i “guasti causati dai ladri al Fabbricato” anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest’ultimo sia stato portato a termine con sottrazione di beni assicurati.

Alcuni contratti comprendono, inoltre, un rimborso spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l’installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, vetri antisfondamento, impianti di allarme, ecc…

Il premio che verso in Agenzia è calcolato per una somma assicurata di € 10.000,00 contro il “Furto del Contenuto”; ho subito un furto in cui i ladri hanno asportato dalla mia abitazione Gioielli di valore stimato per oltre € 8.000,00 ma il Perito mi ha riconosciuto soltanto l’importo di € 4.000,00 … perché ?

Ogni polizza Furto prevede dei sottolimiti di indennizzo, cioè dei “tetti” massimi (normalmente calcolati in percentuale rispetto alla somma assicurata), diversi in base alla tipologia di contenuto asportato: esistono per esempio sottolimiti per

– oggetti di pregio, quali pellicce, argenteria, tappeti pregiati, oggetti d’arte…

– preziosi

– denaro

– oggetti riposti nelle dipendenze

– ecc.

Nel caso in cui, per esempio, sia stato liquidato il danno per furto di monili e gioielli soltanto fino ad €. 4.000,00 (nonostante si trattasse di danno accertato ben superiore), ciò potrebbe esser dovuto all’esistenza, sempre per esempio, di un limite per Preziosi pari al 40 % sulla somma assicurata.

In ogni polizza stipulata devono sempre essere letti nel dettaglio i contenuti delle CGA (Condizioni Generali di Assicurazione) che costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dal Contraente.

Per offrirti il miglior servizio possibile in questo sito utilizziamo i cookies, anche di terze parti a solo scopo statistico. Continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. Ulteriori informazioni.